COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. SUMMANIA Avverso regolarità gara Summania – Mussolente del 17/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S.D. SUMMANIA
Avverso regolarità gara Summania - Mussolente del 17/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria
L’U.S.D. Summania ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione di un giocatore dell’A.C. Mussolente perché squalificato. la Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto; constatato che dalla documentazione in atti non risulta presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte, come imposto dall’art. 29, 5° comma del C.G.S.
P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’USD Summania; • di confermare il risultato dell’incontro in epigrafe c.s. : Summania – Mussolente 0 – 1; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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