COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AMBROSIANA VR Avverso regolarità gara Povegliano – Ambrosiana VR- del 17/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 27 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. AMBROSIANA VR Avverso regolarità gara Povegliano – Ambrosiana VR- del 17/09/2006 – Campionato di 1^ Categoria La Società G.S. Ambrosiana VR ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Montorio Alessandro (Povegliano) perché squalificato. la Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini; rilevato che il giocatore Montorio Alessandro (Povegliano) è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di 2 ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di play-off di 2^ Categoria della stagione 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 60 del 26/5/2006 del C.R. Veneto; ritenuto che detto provvedimento doveva essere scontato in occasione del primo incontro del Campionato di 1^ Categoria della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa l’ACD Povegliano; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolarità della partecipazione del calciatore Montorio Alessandro (Povegliano) alla partita oggetto del reclamo; constatato infine, che l’A.C.D. Povegliano non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dal G.S. Ambrosiana VR; • di comminare a carico dell’ACD Povegliano il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Povegliano – Ambrosiana 0 - 3; • di infliggere a carico dell’ACD Povegliano la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Montorio Alessandro (Povegliano) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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