COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 11 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. POVEGLIANO VERONESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 4/10/2006 – Squalifica per cinque giornate calciatore Pezzini Nicola – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 11 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C.D. POVEGLIANO VERONESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 19 del 4/10/2006 – Squalifica per cinque giornate calciatore Pezzini Nicola – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Povegliano Veronese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 19 del 4/10/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Pezzini Nicola “perché offendeva l’autore del fallo con grave espressione razzista; dopo l’espulsione, colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio.” La Società opponente asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.C.D. Povegliano Veronese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; visto il nuovo art. 9 bis, commi 1 e 2 del C.G.S.; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che appare congrua ed in eccepibile P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Povegliano Veronese; • di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Pezzini Nicola; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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