COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 18 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. BAGNOLI SAN SIRO Avverso regolarità gara Battaglia Montegrotto T. – Bagnoli San Siro del 7/10/2006 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 18 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S.D. BAGNOLI SAN SIRO Avverso regolarità gara Battaglia Montegrotto T. – Bagnoli San Siro del 7/10/2006 – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S.D. Bagnoli San Siro ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Battaglia Montegrotto T., del giocatore Stivanello Devid perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’US.D. Bagnoli San Siro; visti gli atti ufficiali di gara ed esperite le rituali indagini presso il Giudice del Comitato Provinciale di Padova dalle quali è risultato : • che il giocatore Stivanello Devid (tesserato nella stagione 2005/2006 per la Soc. Calcio Battaglia Terme) è stato squalificato per due giornate di gara a seguito di espulsione conseguita nella disputa dell’incontro dell’8/4/2006 del Campionato Juniores Provinciale 2005/2006, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 40 del 12/4/2006 dal Comitato Provinciale di Padova; • che il provvedimento é stato ricordato nuovamente dal Comitato Provinciale di Padova sul C.U. n. 1 del 5/7/2006; • che detta sanzione doveva essere scontata nel Campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2006/2007, cui partecipa l’ASD. Battaglia Montegrotto T, ai sensi dell’art. 17, comma 6 del C.G.S.; considerata irregolare, alla luce di quanto sopra esposto, la partecipazione del calciatore Stivanello Devid (Battaglia Montegrotto T.) alla partita oggetto del reclamo; constatato che l’ASD. Battaglia Montegrotto T. non ha prodotto alcuna memoria difensiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S.D. Bagnoli San Siro; • di comminare a carico dell’ASD Battaglia Montegrotto T. il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Battaglia Montegrotto T. – Bagnoli San Siro 0 - 3; • di infliggere a carico dell’ASD Battaglia Montegrotto T. la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Stivanello Devid (Battaglia Montegrotto T.) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it