COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 18 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.C. BOSARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 13 del 4/10/2006 – Squalifica per tre giornate calciatore Magro Mauro – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 18 Ottobre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S.C. BOSARESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 13 del 4/10/2006 – Squalifica per tre giornate calciatore Magro Mauro – Campionato di 3^ Categoria La Società G.S.C. Bosarese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 13 del 4/10/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Magro Mauro perché “dopo la notifica dell’espulsione, per doppia ammonizione, prima di abbandonare il terreno di gioco, offendeva e minacciava ripetutamente il direttore di gara”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto accaduto, che nega. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla G.S.C. Bosarese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che appare congrua, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 31, comma A, lett. a1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società G.S.C. Bosarese; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Magro Mauro; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it