COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 2 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MM SAREGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 3/10/2006 – Squalifica sino al 31/1/2007 allenatore Bassi Roberto – Camp. 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 2 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. MM SAREGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 19 del 3/10/2006 – Squalifica sino al 31/1/2007 allenatore Bassi Roberto – Camp. 1^ Categoria La Società A.C. MM Sarego ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 19 del 3/10/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/1/2007 a carico dell’allenatore Bassi Roberto perché “entrato in campo senza il permesso dell’arbitro, gli correva incontro, lo insultava e minacciava appoggiandogli entrambe le mani prima sul petto e poi sul collo”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva in relazione al fatto accaduto. La Commissione Disciplinare letto il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. MM Sarego; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, dal quale si evince che il comportamento del Bassi non é in alcun modo riconducibile ad intenzioni violente, ma si configura sostanzialmente negli schemi delle gravi ingiurie e proteste; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che quindi appare più congrua, rispetto ai fatti come ridimensionati dal direttore di gara, la sanzione della squalifica sino al 7 Novembre 2006 a carico dell’allenatore Bassi Roberto P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso avanzato dall’A.C. MM Sarego • di ridurre al 7 Novembre 2006 la squalifica a carico dell’allenatore Bassi Roberto La tassa reclamo non é stata versata
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