COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 2 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SACCOLONGO Avverso regolarità gara Riviera Berica – Saccolongo del 25/10/2006 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 2 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SACCOLONGO Avverso regolarità gara Riviera Berica - Saccolongo del 25/10/2006 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria La Società U.S. Saccolongo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Riviera Berica, del giocatore Ambrosi Valentino, in posizione irregolare perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Saccolongo; letta la documentazione ufficiale in atti ed esperiti i rituali accertamenti; constatato che il calciatore Ambrosi Valentino è stato squalificato per una giornata di gara per aver raggiunto il numero di 2 ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Trofeo Regione Veneto, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 21 del 18/10/2006 del C.R. Veneto; visto l’art. 17, 2° comma del C.G.S. che espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”; ritenuto che detto provvedimento, in base al su citato art. 17, 2° comma del C.G.S,. doveva essere scontato in occasione dell’incontro del 25/10/2006; valutate le controdeduzioni fatte pervenire dall’A.C. Riviera Berica che, pur esprimendo la propria buona fede, ha ammesso i fatti acclarati; considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del calciatore Ambrosi Valentino (Riviera Berica) alla partita oggetto del reclamo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Saccolongo; • di comminare a carico dell’A.C. Riviera Berica il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Riviera Berica - Saccolongo 0 - 3; • di infliggere a carico dell’A.C. Riviera Berica la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Ambrosi Valentino (Riviera Berica) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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