COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CONCORDIA VILLA Avverso regolarità gara Concordia Villa- Isola Rizza del 28/10/2006 – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CONCORDIA VILLA Avverso regolarità gara Concordia Villa- Isola Rizza del 28/10/2006 – Campionato Juniores Provinciale La Società A.S.D. Concordia Villa ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Isola Rizza, dei giocatori Marchiori Michele e Signorini Thomas perché squalificati. la Commissione Disciplinare letto il reclamo trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona; esaminata la documentazione ufficiale agli atti ed esperiti gli accertamenti del caso; rilevato che i giocatori Marchiori Michele e Signorini Thomas (Isola Rizza – non espulsi) sono stati squalificati per due giornate di gara “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro a fine gara,” secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 16 del 26/10/2006 del Comitato Provinciale di Verona; ritenuto che detto provvedimento decorreva a far data dal 27/10/2006, come imposto dall’art. 17, 2° comma del C.G.S. che stabilisce : “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale; visto l’art. 2, 6° comma del C.G.S. che prevede che “i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”; constatato che l’A.C. Isola Rizza non ha presentato controdeduzione alcuna; considerato che l’infrazione commessa dall’A.C. Isola Rizza comporta l’applicazione della punizione sportiva (cfr art. 12, comma 5/a del C.G.S.); P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Concordia Villa; • di comminare a carico dell’A.C. Isola Rizza. il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Concordia Villa – Isola Rizza 3 - 0; • di infliggere a carico dell’A.C. Isola Rizza la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale giocatori squalificati; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara i calciatori Marchiori Michele e Signorini Thomas (Isola Rizza) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non è stata versata.
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