COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. ORIAGO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 23 del 2/11/2006 – Squalifica per tre giornate al giocatore Gottardo Roberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.C. ORIAGO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 23 del 2/11/2006 – Squalifica per tre giornate al giocatore Gottardo Roberto – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Oriago ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 23 del 2/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gottardo Roberto : una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società opponente asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.C. Oriago; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in
esame e che appare congrua, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 31, comma A, lett. a1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Oriago; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Gottardo Roberto; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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