COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. POVE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 23 del 2/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Barbuto Mariano – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 8 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. POVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 23 del 2/11/2006
– Squalifica per tre giornate giocatore Barbuto Mariano – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. Pove ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 23 del 2/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Barbuto Mariano : una giornata per espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società reclamante asserisce che la sanzione disciplinare é eccessiva, per non aver il proprio calciatore Barbuto commesso il fatto descritto dal Giudice Sportivo che, probabilmente, é da ascrivere al comportamento tenuto da un giocatore avversario ed attribuito erroneamente dall’arbitro appunto al Barbuto stesso. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’U.S. Pove; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato quanto riportato sul referto di gara ed ha sottolineato che la responsabilità dei fatti é da attribuire, senza dubbio, al calciatore Barbuto Mariano; valutata la decisione del Giudice di primo grado, si ritiene congrua, rispetto ai fatti refertati, oggi ulteriormente specificati, la sanzione comminata, tenuto conto anche della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31, comma A, lettera a1 del C.G.S.)
P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’U.S. Pove; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Barbuto Mariano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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