COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 dell’8/11/2006 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per tre giornate giocatore Benetti Fabio – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. TURCHESE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 18 dell’8/11/2006 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per tre giornate giocatore Benetti Fabio – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C. Turchese ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicata nel Comunicato n. 18 dell’8/11/2006, con la quale venivano inflitte le seguenti sanzioni disciplinari : • Ammenda di € 200,00.- perché “a fine gara i tifosi della Società Turchese avevano un comportamento aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara oltre ad averlo strattonato, nel salire sulla propria autovettura, veniva nuovamente deriso ed offeso”; • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Benetti Fabio perché “allontanato per offese, rivolgeva al direttore di gara un atteggiamento aggressivo ed offensivo”. La Società opponente ha asserito che la pene inflitte appaiono eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.C. Turchese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflettono, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame che appaiono congrue; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Società A.C. Turchese; • di confermare la sanzione della ammenda di € 200,00.- a carico della Società Turchese; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Benetti Fabio ; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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