COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO G.S. TORRESELLE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Ammenda di € 300,00.-; Squalifica per tre giornate giocatore Pagliarin Enrico – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 23 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO G.S. TORRESELLE
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 26 del 15/11/2006 – Ammenda di € 300,00.-; Squalifica per tre giornate giocatore Pagliarin Enrico – Campionato di 2^ Categoria
La Società G.S. Torreselle ha presentato ricorso avverso le seguenti delibere disciplinari assunte dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 26 del 15/11/2006 : • ammenda di € 300,00.-
• squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pagliarin Enrico : “espulso perché contestava una decisione arbitrale calciando il pallone contro l’arbitro, colpendolo alla spalla”. La Società opponente ha asserito che le pene inflitte appaiono eccessive rispetto ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dal G.S. Torreselle; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale nel confermare il referto per quanto riguarda il comportamento del pubblico, ha precisato, quanto ai fatti ascritti al calciatore Pagliarin, che il pallone lo ha colpito in modo non violento e non gli ha procurato alcun danno fisico e che nel momento di essere colpito dava le spalle al calciatore alla distanza di cinque metri; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado, mentre pare congrua l’ammenda inflitta a carico della Società, sembra adeguata la squalifica per due giornate a carico del calciatore, in riferimento ai fatti come meglio precisati dal direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società G.S. Torreselle; • di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società Torreselle; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Pagliarin Enrico. La tassa reclamo non é stata versata.
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