COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. REAL S.ANNA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 22/11/2006 – Squalifica per sette giornate giocatore Carraro Davide; Squalifica per quattro giornate giocatore Biotto Denis; Squalifica sino al 17/12/2006 massaggiatore Garbin Ivano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 29 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. REAL S.ANNA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 22/11/2006 – Squalifica per sette giornate giocatore Carraro Davide; Squalifica per quattro giornate giocatore Biotto Denis; Squalifica sino al 17/12/2006 massaggiatore Garbin Ivano – Campionato di 3^ Categoria La Società Real S.Anna ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 20 del 22/11/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari: • squalifica per sette giornate a carico del giocatore Carraro Davide : “per essersi avvicinato all’arbitro a fine gara, sulle scale che conducono agli spogliatoi, ed averlo colpito con una serie di sputi alla testa; sanzione così determinata in considerazione del contenuto di aggressività, disprezzo e contrarietà ai valori sportivi che pacificamente si attribuisce al gesto di sputare”; • squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Biotto Denis “perchè a fine gara inseguiva l’arbitro tentando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi solo grazie all’intervento dei dirigenti della Società Pontecorrezzola, e rivolgeva al suo indirizzo espressioni minacciose”; • squalifica sino al 17/12/2006 a carico del massaggiatore Garbin Ivano “per continue minacce ed offese nei confronti dell’arbitro, reiterando tale comportamento durante l’abbandono del terreno di gioco ed al termine della gara fino al suo definitivo rientro nel suo spogliatoio”. La Società opponente ha asserito che le pene inflitte non sono proporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti. La Commissione Disciplinare preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la squalifica sino al 17/12/2006 assunta nei confronti del massaggiatore Garbin Ivano, perché provvedimento inoppugnabile (non superando il mese) in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma del C.G.S; esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Real S.Anna per le rimanenti sanzioni disciplinari riguardanti i giocatori Carraio Davide e Biotto Denis; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente il suo referto e supplemento per quanto concerne il calciatore Carraro, mentre per quanto riguarda il calciatore Biotto, precisa che il gesto del pugno aveva contorni prevalentemente di veemente protesta, piuttosto che violenti o particolarmente minacciosi; valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado, la C.D. ritiene di confermare la sanzione inflitta al calciatore Carraro perché congrua e di ridurre invece quella comminata al giocatore Biotto a tre giornate di squalifica, più adeguata rispetto ai fatti come meglio precisati dal direttore di gara P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Real S. Anna; • di confermare la squalifica per sette giornate a carico del giocatore Carraro Davide; • di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del giocatore Biotto Denis. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it