COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 13 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. AJACE CALCIO ASD Avverso regolarità gara Edera Veronetta – Ajace del 25/11/2006 – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 13 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. AJACE CALCIO ASD Avverso regolarità gara Edera Veronetta – Ajace del 25/11/2006 – Campionato Juniores Provinciale/VR La Società U.S. Ajace Calcio ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Edera Veronetta, del calciatore Pedron Francesco, perché squalificato. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Ajace Calcio ASD e trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso il Giudice del Comitato Provinciale di Verona, dai quali é risultato : • che in effetti il giocatore Pedron Francesco – non espulso - é stato squalificato per due giornate con il Comunicato n. 19 del 9/11/2006 del Comitato Provinciale di Verona; • che il predetto calciatore ha scontato soltanto una giornata di squalifica in occasione dell’incontro del Campionato Juniores disputatosi il 18/11/12/2006; • che l’altra giornata di squalifica non é stata scontata l’11/11/2006 in quanto l’incontro del Campionato Juniores Edera Veronetta-Corbiolo, in programma in pari data, é stato sospeso al 32’ del 2° tempo, causa sopravvenuta oscurità, come del resto risulta dal Comunicato n. 20 del 15/11/2006 del Comitato Provinciale di Verona; atteso che l’art. 17, 4° comma del C.G.S. dispone che “ le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali ....”; considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la disputa dell’incontro Edera Veronetta - Ajace per effetto della partecipazione del calciatore Pedron Francesco; constatato quindi che la Società Edera Veronetta ha contravvenuto al disposto di cui all’art. 12, comma 5, lettera c) del C.G.S.; constatato altresì che la Società Edera Veronetta non ha prodotto controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Ajace Calcio; • di comminare a carico della Società Edera Veronetta il provvedimento della sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 12, comma 5°, lettera a) del C.G.S., che viene omologata come segue : Edera Veronetta – Ajace 0 – 3; • di infliggere a carico della Soc. Edera Veronetta l’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un calciatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il calciatore Pedron Francesco (Edera Veronetta) in base all’art. 17, 3° comma del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it