COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 13 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. BIBIONE Avverso regolarità gara Treporti – Bibione del 3/12/2006 – Campionato di 2^ Categoria
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COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 13 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. BIBIONE
Avverso regolarità gara Treporti - Bibione del 3/12/2006 – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Bibione ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione di un giocatore della Società Treporti perché squalificato. la Commissione Disciplinare visto il reclamo in oggetto; constatato che dalla documentazione in atti non risulta presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia del reclamo alla Società controparte, come disposto dall’art. 29, 5° comma del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera - di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dall’A.S.D. Bibione; - di confermare il risultato della gara in epigrafe come segue : Treporti – Bibione 2 – 0; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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