COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.S. ZENSONESE A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 19 del 29/11/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Girardi Daniele – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO S.S. ZENSONESE A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 19 del 29/11/2006 – Squalifica per quattro giornate giocatore Girardi Daniele – Campionato di 3^ Categoria La Società S.S. Zensonese A.S.D. ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Locale di S.Donà di Piave, pubblicata nel Comunicato n. 19 del 29/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Girardi Daniele perché “in segno di protesta spingeva ripetutamente in modo non violento con entrambe le mani il direttore di gara ”. La Società opponente ha asserito che la pena inflitta appare eccessiva rispetto ai fatti accaduti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla S.S. Zensonese; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega; effettuati accertamenti dai quali é risultato che il comportamento del calciatore Girardi é stato oltraggioso ma non violento; ritenuto pertanto che appare opportuno, alla luce dei predetti accertamenti effettuati in questa sede, rimodulare la sanzione impugnata, di modo che si ritiene più congrua la squalifica di tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società S.S. Zensonese; • di ridurre la squalifica a carico del giocatore Girardi Daniele a tre giornate effettive di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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