COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO POL. PALAZZOLO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del 29/11/2006 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara Palazzolo-Peschiera del 18/11/2006; Squalifica sino al 30/6/2007 allenatore Selogna Paolo; Squalifica per 5 giornate giocatore Baldassar Andrea; Squalifica per 4 giornate giocatore Bellé Elia; Squalifica per 1 giornata giocatore Tacconi Nicolò – Campionato Juniores Provinciale/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. RICORSO POL. PALAZZOLO
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 22 del
29/11/2006 – Applicazione art. 12, 1° comma CGS gara Palazzolo-Peschiera del 18/11/2006; Squalifica
sino al 30/6/2007 allenatore Selogna Paolo; Squalifica per 5 giornate giocatore Baldassar Andrea;
Squalifica per 4 giornate giocatore Bellé Elia; Squalifica per 1 giornata giocatore Tacconi Nicolò –
Campionato Juniores Provinciale/VR
La Società Pol. Palazzolo ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Verona, pubblicate nel Comunicato n. 22 del 29/11/2006, con le quali venivano assunte le seguenti sanzioni disciplinari :
• applicazione art. 12,1° comma C.G.S. a carico Soc. Palazzolo inerente la gara Palazzolo-Peschiera del 18/11/2006,
“sospesa al 48’ del 2° tempo, su invito dell’allenatore Selogna Paolo che si rifiutava di proseguire la gara”;
• squalifica sino al 30/6/2007 a carico dell’allenatore Selogna Paolo “per offese, minacce per aver fomentato una rissa e
per aver spintonato l’arbitro”;
• squalifica per 5 giornate a carico del giocatore Baldassar Andrea “espulso per offese all’arbitro e per aver strattonato il
direttore di gara”;
• squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Bellé Elia “perché espulso per gravi offese e minacce nei confronti
dell’arbitro, reiterate a fine gara”;
• squalifica per una giornata a carico del giocatore Tacconi Nicolò “per essere venuto a diverbio con un dirigente
avversario”.
La Società opponente nega che i fatti si siano verificati come esposti dall’arbitro e contesta comunque l’entità delle
sanzioni.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la squalifica per una giornata assunta nei
confronti del giocatore Tacconi Nicolò, perché sanzione inoppugnabile in base a quanto disposto dall’art. 41, 3° comma,
lettera a ) del C.G.S;
letto il rituale ricorso presentato dalla Pol. Palazzolo, riguardante le altre deliberazioni assunte dal Giudice Sportivo di
Verona ed indicate in epigrafe;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il rappresentante legale della Società opponente;
sentito altresì l’arbitro e considerato che questi ha integralmente confermato quanto esposto nel referto di gara e nel suo
supplemento, fornendo ulteriori specifiche precisazioni sulle circostanze che hanno determinato la sospensione della
gara;
valutate le decisioni dell’Organo di Giustizia di primo grado riguardanti gli altri provvedimenti disciplinari e ritenuto di
dover in parte adeguarli alla luce degli ulteriori accertamenti svolti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Pol. Palazzolo;
• di confermare, a carico della Pol. Palazzolo l’applicazione dell’art. 12, 1° comma del CGS, che prevede la sanzione
sportiva della perdita della gara in epigrafe, che va quindi omologata c.s. : Palazzolo-Peschiera 0 - 3;
• di ridurre al 31/3/2007 la squalifica a carico dell’allenatore Selogna Paolo (Palazzolo);
• di ridurre a quattro giornate effettive di gara la squalifica a carico del giocatore Baldassar Andrea (Palazzolo);
• di confermare la squalifica per 4 giornate a carico del giocatore Bellé Elia (Palazzolo).
La tassa reclamo non é stata versata.
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