COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. NOVE CERAMICA STEFANI SSD Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 23 del 20/12/2006 – Applicazione art. 12,1° comma CGS gara Nove Ceramica Stefani – S.Marco Cassola del 9/12/206; Ammenda € 51,00 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 10 Gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. NOVE CERAMICA STEFANI SSD
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Locale di Bassano del Grappa di cui al Comunicato n. 23
del 20/12/2006 – Applicazione art. 12,1° comma CGS gara Nove Ceramica Stefani – S.Marco Cassola
del 9/12/206; Ammenda € 51,00 – Campionato Juniores Provinciale
La Società A.C. Nove Ceramica Stefani ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato
Locale di Bassano del Grappa, pubblicate nel Comunicato n. 23 del 20/12/2006, con le quali assumeva i seguenti
provvedimenti :
• sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 a carico del/la Soc. A.C. Nove Ceramica Stefani, in
applicazione dell’art. 12, 1° comma del CGS “perché si rifiutava di mettere a disposizione il campo di gioco previsto,
giudicato dall’arbitro agibile e pretendeva di giocare sul campo adiacente che risultava impraticabile;
• ammenda di 51,00 per la stessa motivazione.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso avanzato dall’A.C. Nove Ceramica Stefani e la documentazione ufficiale in atti;
constatato che la Società opponente ha segnalato tempestivamente, all’atto dell’iscrizione del Campionato Juniores
Provinciale 2006/2007, che avrebbe disputato le gare inerenti al medesimo Campionato nel Campo “sussidiario” sito
Nove (VI) – Via Galilei;
constatato inoltre che il campo precitato, in occasione dell’incontro oggi preso in esame, risultava impraticabile, come
dettagliatamente precisato dall’arbitro designato a dirigere l’incontro stesso
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Nove Ceramica Stefani;
• di annullare i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo di primo grado;
• di disporre il recupero dell’incontro Nove Ceramica Stefani – S.Marco Cassola in data da stabilire dal Comitato Locale
di Bassano del Grappa.
La tassa reclamo non é stata versata.
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