COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti della Società G.S.D. Vallà e U.S.D. S.P. Calcio 2005 Pederobba Per quanto riguarda la Società G.S.D. Vallà, la Commissione Disciplinare con il seguente provvedimento fa seguito alla delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 6/12/2006 in quanto la Società in epigrafe aveva chiesto il rinvio della convocazione del proprio rappresentante al 16/1/2007.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO
Nei confronti della Società G.S.D. Vallà e U.S.D. S.P. Calcio 2005 Pederobba
Per quanto riguarda la Società G.S.D. Vallà, la Commissione Disciplinare con il seguente provvedimento fa seguito alla
delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 6/12/2006 in quanto la Società in epigrafe aveva chiesto il rinvio della
convocazione del proprio rappresentante al 16/1/2007.
Con atto del 15/11/2006 il Presidente del C.R. Veneto deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare la Società
G.S.D. Vallà, militante nel Campionato di 1^ Categoria 2006/2007, per non aver iscritto una formazione al Campionato
Giovanile Allievi o Giovanissimi 2006/2007, reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti
per la corrente stagione sportiva : la mancata partecipazione all’attività giovanile, configura infrazione alle predette
disposizioni, riportate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 1 dell’1/7/2005 punto A/3 sub f).
La Commissione Disciplinare procedeva all’audizione del legale rappresentante della Società deferita che si presentava
alla riunione odierna e pur ammettendo l’addebito, forniva giustificazioni.
Per quanto riguarda il deferimento della Società U.S.D. S.P. Calcio Pederobba, la C.D. rileva che la Società ha
dimostrato di aver inoltrato nei termini rituali (anche se per un disguido non é pervenuta alla scrivente C.D.) una memoria
difensiva, con la quale, pur ammettendo l’addebito, illustrava i motivi che le avevano impedito l’iscrizione ad un
Campionato giovanile (Giovanissimi, Allievi o Juniores); la C.D. ha ritenuto, pertanto, di potere e di dovere rivalutare la
sua posizione e di modificare parzialmente il provvedimento sanzionatorio reso noto con C.U. n. 29 del 7/12/2006.
La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti oggetto dei deferimenti indicati in epigrafe, sono pacificamente acquisiti al
giudizio – del resto le suddette due Società non ne hanno contestato la sussistenza, ma hanno fornito giustificazioni circa
la mancata iscrizione - e che la violazione ha carattere formale.
Ai fini della sanzione applicabile – relativamente alla quale si ricorda che il Comunicato n. 1 del 1/7/2006 del C.R. Veneto,
prevede inderogabilmente la sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 1.000,00 - occorre tuttavia rilevare che le giustificazioni
addotte dalle due Società deferite sono tali da consentire di mantenere nel minimo la sanzione edittale
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare accertata la responsabilità delle Società deferite per la violazione ascritta
delibera
Di adottare le seguenti sanzioni pecuniarie :
• ammenda di € 500,00 a carico della Società G.S.D. Vallà;
• ammenda di € 500,00 a carico della Società U.S.D. S.P. Calcio 2005 Pederobba (a modifica del provvedimento pubblicato sul Comunicato del C.R.V. n. 29 del 7/12/2000
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