COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD PASTRENGO 2006 Avverso regolarità gara Deportivo – Pastrengo del 29/11/2006 – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD PASTRENGO 2006 Avverso regolarità gara Deportivo – Pastrengo del 29/11/2006 – Campionato di 3^ Categoria/VR L’ASD Pastrengo 2006 ha inoltrato reclamo avverso la regolarità della gara Deportivo – Pastrengo 2006 del 29/11/2006, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Deportivo, con il numero 17, del giocatore Galluzzo Cataldo, perché in posizione irregolare in quanto squalificato, nonché per aver presentato una distinta formazione squadra contenente n. 20 giocatori. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo avanzato dall’ASD Pastrengo, trasmesso per competenza dal Giudice Sportivo del Comitato di Verona; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il direttore di gara, il quale ha rilasciato un supplemento di rapporto nel quale ha confermato, senza ombra di dubbio : • che al 28’ del 2° tempo é entrato in campo il giocatore n. 17 Gallo Domenico (Deportivo) in sostituzione del compagno di squadra n. 10 Marostica Nicolò e di averlo regolarmente identificato; • che il nominativo del giocatore Galluzzo Cataldo, nella distinta consegnatagli dalla Società Deportivo e da lui allegata al referto di gara, risulta depennato, ribadendo altresì che il calciatore non ha mai partecipato all’incontro in esame; considerato regolare, alla luce di quanto sopra, lo svolgimento dell’incontro oggi preso in esame; osserva comunque la C.D., che la Società Deportivo, redigendo in maniera negligente e poco chiara la propria distinta formazione della squadra, non ha osservato le disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti che prevedono l’indicazione di soli 18 nominativi di calciatori (crf. Comunicato Ufficiale del C.R. Venrto n. 1 dell’1/7/2006 pag. 1/23), inducendo, nella fattispecie, la Consorella Pastrengo ad interpretare in maniera errata tale documento e quindi a presentare reclamo sulla regolarità dell’incontro in epigrafe; tutto ciò tenuto anche conto che, il predetto comportamento del Deportivo, comportando il rigetto del ricorso come conseguenza automatica e inevitabile l’addebito della tassa reclamo, ha finito anche concretamente di pregiudicare la Società reclamante P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo presentato dall’ASD Pastrengo 2006; • di confermare la validità della gara con il risultato acquisito in campo di : Deportivo – Pastrengo 1 – 1; • di comminare a carico della Società Deportivo l’ammenda di € 50,00 per aver redatto in modo negligente la distinta formazione squadra della partita esaminata. • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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