COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. VESTENANOVA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 13/12/2006 – Ammenda di € 50,00; Squalifica sino al 28/2/2007 allenatore Cerato Ivan – Campionato di 3^ Categoria/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S. VESTENANOVA
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del
13/12/2006 – Ammenda di € 50,00; Squalifica sino al 28/2/2007 allenatore Cerato Ivan - Campionato di
3^ Categoria/VR
La Società A.S. Vestenanova ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Verona, pubblicate nel Comunicato n. 24 del 13/12/2006, con le quali venivano assunti i seguenti provvedimenti
disciplinari:
• ammenda di € 50,00 a carico della A.S. Vestenanova : “per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei
confronti dell’arbitro durante e a fine gara – in campo avverso - ;
• squalifica sino al 28/2/2007 a carico dell’allenatore Cerato Ivan : “per comportamento offensivo nei confronti
dell’arbitro e per averlo colpito leggermente con la fronte allo zigomo destro, senza procurargli danni fisici”.
La Società opponente asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti commessi.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso presentato dall’A.S. Vestenanova, trasmesso per competenza dal Comitato Provinciale di Verona;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
esperiti ulteriori accertamenti;
valutate le decisioni assunte dall’Organo di Giustizia di primo grado;
rilevato che le sanzioni impugnate riflettono gli accadimenti dei fatti esposti in dettaglio dall’arbitro;
tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro riveste valore di prova
piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’A.S. Vestenanova;
• di confermare l’ammenda di € 50,00 a carico della Società Vestenanova;
• di confermare la squalifica sino al 28/2/2007 a carico dell‘allenatore Cerato Ivan;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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