COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO CALCIO SPINEDA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 24 del 28/12/2006 – Squalifica per sei giornate giocatore Sbrissa Claudio – Campionato Juniores Prov.le/TV
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 17 Gennaio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO CALCIO SPINEDA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 24 del
28/12/2006 – Squalifica per sei giornate giocatore Sbrissa Claudio – Campionato Juniores Prov.le/TV
La Società Calcio Spineda ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 24 del 28/12/2006, con la quale veniva assunta la squalifica per sei giornate a
carico del giocatore Sbrissa Claudio, resosi responsabile : “all’atto dell’espulsione per atteggiamento ironico ed offensivo
verso l’arbitro, bestemmiava e si avvicinava faccia a faccia allo stesso in senso provocatorio; lo spingeva con entrambe le
mani sul petto facendolo arretrare di qualche passo senza peraltro procurargli alcun danno; indi, ritardando ad
allontanarsi dal terreno di gioco, proferiva ulteriori bestemmie ed offese; a fine gara lo minacciava”.
La Società opponente chiede una riforma del su descritto provvedimento disciplinare assunto nei confronti del proprio
calciatore, ritenuto eccessivo.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Calcio Spineda;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
effettuati ulteriori accertamenti;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo in primo grado;
considerato il principio secondo cui il rapporto dell’arbitro é documento di prova piena e privilegiata circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (cfr. art. 31, lettera a1 del C.G.S.);
rilevato che in questo quadro di riferimento la sanzione inflitta al giocatore Sbrissa Claudio riflette integralmente
l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di gara, che quindi appare congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo presentato dalla Società Calcio Spineda;
• di confermare la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Sbrissa Claudio;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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