COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO SIG. MAURO BEZZETTO – PRESIDENTE ASD N.S. PRIX BOVOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Inibizione sino al 19/2/2007- Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO SIG. MAURO BEZZETTO – PRESIDENTE ASD N.S. PRIX BOVOLONE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 34 del 10/1/2007 – Inibizione sino al 19/2/2007- Campionato di 1^ Categoria Il Sig. Mauro Bezzetto (ASD N.S. Prix Bovolone) ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 34 del 10/1/2007, con la quale veniva deliberata l’inibizione a suo carico sino al 19/2/2007 perché “allontanato dal campo per insulti all’arbitro, al termine della gara reiterava in più momenti gli stessi utilizzando un linguaggio blasfemo e minaccioso e colpendo con pugni la porta dello spogliatoio”. Il Sig. Bezzetto ha dichiarato che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dal Sig. Mauro Bezzetto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente nel corso dell’odierna riunione; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto esposto nel suo referto di gara: valutata la decisione di primo grado e ritenuta congrua, rispetto alla dinamica ed al contenuto dei fatti, la sanzione della inibizione assunta; tenuto presente il principio secondo il quale, nel giudizio sportivo, il rapporto di gara dell’arbitro riveste valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dal Sig. Mauro Bezzetto; • di confermare il provvedimento dell’inibizione sino al 19/2/2007 a suo carico; • di incamerare la tassa reclamo versata.
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