COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. RINASCENTE CORNEI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 23 del 22/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Segat Menegon Carlo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. RINASCENTE CORNEI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 23 del 22/11/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Segat Menegon Carlo – Campionato di 3^ Categoria L’U.S. Rinascente Cornei ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Belluno, pubblicata nel Comunicato n. 23 del 22/11/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Segat Menegon Carlo “per offesa rivolta all’arbitro e per averlo strattonato per un braccio prima di uscire. Sanzione aggravata perché capitano”. La Commissione Disciplinare preso in esame il rituale ricorso e la memoria difensiva presentati dall’U.S. Rinascente Cornei; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha precisato di non essere stato in realtà strattonato, bensì toccato in modo irriguardoso per attirare la sua attenzione; valutata la decisione di primo grado; ritenuto che la sanzione di due giornate appare maggiormente adeguata allo svolgimento dell’episodio oggetto del giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Rinascente Cornei; di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del giocatore Segat Menegon Carlo; La tassa reclamo non é stata versata.
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