COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO S.P. TORREGLIA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 17/1/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Savin Andrea – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 24 Gennaio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO S.P. TORREGLIA
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 17/1/2007
– Squalifica per quattro giornate giocatore Savin Andrea - Campionato di 2^ Categoria
La Società S.P. Torreglia ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicata nel Comunicato n. 35 del 17/1/2007, con la quale veniva deliberata la squalifica per quattro giornate a carico
del calciatore Savin Andrea “espulso per aver contestato l’arbitro, spingendolo ed insultandolo”.
La Società asserisce che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dalla S.P. Torreglia;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
effettuati ulteriori accertamenti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha confermato quanto riportato sul proprio rapporto di gara;
valutata la decisione di primo grado, che alla luce di quanto sopra viene ritenuta congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla S.P. Torreglia;
• di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del calciatore Savin Andrea.
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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