COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella – Albaredocoriano del 7/1/2007 – Camp. 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL.D. S.STEFANO ZIMELLA Avverso regolarità gara S.Stefano Zimella – Albaredocoriano del 7/1/2007 – Camp. 3^ Categoria La Società Pol.D. S. Stefano Zimella ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione nelle fila della Società Albaredocoriano, del giocatore Meneghelli Jonny, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dalla Pol.D. S.Stefano Zimella; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Veneto dai quali é risultato che la Società Albaredo Coriano ha tesserato in data 4/11/2006 il calciatore Meneghelli Giohnny nato l’1/8/1985 (e non Jonny come indicato dalla stessa Società nella distinta formazione squadra in occasione della disputa dell’incontro preso in esame); ritenuto che i dati anagrafici del giocatore in questione – all’infuori del nome di battesimo “Jonny” – indicati nella predetta distinta formazione squadra dalla Società Albaredocoriano, corrispondono ai dati indicati dalla stessa, al momento del suo tesseramento; considerata pertanto regolare la partecipazione del giocatore Meneghelli Giohnny alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il reclamo avanzato dalla Pol.D. S.Stefano Zimella; • di confermare il risultato della gara acquisito in campo c.s. : S.Stefano Zimella – Albaredocoriano 2 - 3; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it