COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO USD MONTEGRAPPA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 17/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchet Piermaria – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO USD MONTEGRAPPA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 35 del 17/1/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Marchet Piermaria - Campionato di 2^ Categoria La Società Montegrappa ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 35 del 17/1/2007, con la quale veniva deliberata la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Marchet Piermaria ”una giornata per l’espulsione e due giornate perché, dopo la notifica del provvedimento, insultava l’arbitro”. La Società ricorrente ha dichiarato che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’USD Montegrappa; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione di primo grado e ritenuta più congrua la sanzione di due giornate in relazione alla condotta del calciatore Marchet che deve configurarsi unicamente in un comportamento meramente offensivo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’USD Montegrappa; • di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Marchet Piermaria. La tassa reclamo non é stata versata.
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