COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti del giocatore Miccoli Matteo (tesserato Soc. Fulgor Martellago) Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 10/1/2007, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare per l’adozione di dei provvedimenti disciplinari di competenza : il giocatore Miccoli Matteo (vincolato U.S. Fulgor Martelago) per infrazione delle disposizioni di cui all’art. 40 n. 4 delle NOIF, per avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva 2006/2007 due richieste di tesseramento a favore di Società diverse. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha respinto la richiesta di tesseramento n.107582 inoltrata il 22/7/2006 a favore del Calcio Spinea, perché risultava già tesserato, a far data dal 20/7/2007, per la Società U.S. Fulgor Martellago.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 31 Gennaio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO Nei confronti del giocatore Miccoli Matteo (tesserato Soc. Fulgor Martellago) Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 10/1/2007, ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare per l’adozione di dei provvedimenti disciplinari di competenza : il giocatore Miccoli Matteo (vincolato U.S. Fulgor Martelago) per infrazione delle disposizioni di cui all’art. 40 n. 4 delle NOIF, per avere sottoscritto, nella stessa stagione sportiva 2006/2007 due richieste di tesseramento a favore di Società diverse. Infatti, dalla documentazione in atti, risulta che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha respinto la richiesta di tesseramento n.107582 inoltrata il 22/7/2006 a favore del Calcio Spinea, perché risultava già tesserato, a far data dal 20/7/2007, per la Società U.S. Fulgor Martellago. La Commissione Disciplinare sentito il giocatore deferito Miccoli Matteo, il quale, pur producendo giustificazioni, ha ammesso la sussistenza degli addebiti a lui ascritti; constatata l’infrazione da parte del calciatore Miccoli Matteo delle vigenti norme in ordine al tesseramento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Delibera di comminare a carico del giocatore Miccoli Matteo (Fulgor Martellago) la sanziodella squalifica sino al 15/3/2007.
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