COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO ASD BORGO SCALIGERO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del 31/1/2007 – Squalifica sino al 14/2/2007 allenatore Campesato Stefano – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 07 Febbraio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO ASD BORGO SCALIGERO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 31 del
31/1/2007 – Squalifica sino al 14/2/2007 allenatore Campesato Stefano – Campionato di 3^ Categoria
La Società ASD Borgo Scaligero ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale
di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 31 del 31/1/2007, con la quale veniva assunta la squalifica sino al 14/2/2007 a
carico dell’allenatore Campesato Stefano : “perché già squalificato sino al 31/1/2007; si prolunga la squalifica per offese
nei confronti dell’arbitro in qualità di spettatore”.
La Società contesta l’identificazione da parte dell’arbitro del Sig. Campesato e, conseguentemente, il provvedimento
disciplinare a suo carico.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dall’ASD Borgo Scaligero;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
effettuati ulteriori accertamenti;
sentito per le vie brevi l’arbitro e visto il supplemento di rapporto dallo stesso inviato, dal quale si evincono le modalità di
identificazione;
valutata la decisione di primo grado, che alla luce di quanto sopra viene ritenuta congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ASD Borgo Scaligero;
• di confermare la squalifica sino al 14/2/2007 a carico dell’allenatore Campesato Stefano.
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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