COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CMB SAN VITO DI LEGUZZANO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore D’Agostino Christian – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. CMB SAN VITO DI LEGUZZANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007
- Squalifica per quattro giornate giocatore D’Agostino Christian - Campionato di 1^ Categoria
La Società U.S. CMB San Vito di Leguzzano ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 14/2/2007, con la quale veniva assunta la squalifica per quattro
giornate a carico del giocatore D’Agostino Christian “una giornata per l’espulsione e tre giornate perché, alla notifica del
provvedimento, teneva nei confronti dell’arbitro un atteggiamento ironico e irriguardoso, causandogli lieve dolore nello
stringergli la mano”.
La Società opponente asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso avanzato dalla Società CMB San Vito Leguzzano;
esaminata la documentazione ufficiale in atti dalla quale emerge, senza ombra di dubbio, la condotta disdicevole tenuta
dal calciatore D’Agostino nei confronti dell’arbitro e da questi dettagliatamente descritta nel suo rapporto di gara;
valutata la decisione di primo grado che appare congrua in relazione alla dinamica ed al contenuto dei fatti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il reclamo presentato dall’U.S. CMB San Vito di Leguzzano;
• di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore D’Agostino Christian,
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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