COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.MARCO VERONA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 32 del 7/2/2007 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. Partita S.Marco Verona – Fane del 28/1/2007; Ammenda di € 20,00 alla Società – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.MARCO VERONA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 32 del 7/2/2007 – Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. Partita S.Marco Verona – Fane del 28/1/2007; Ammenda di € 20,00 alla Società - Campionato di 3^ Categoria/VR La Società U.S. S. Marco Verona ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Comunicato n. 32 del 7/2/2007, con le quali venivano assunti i seguenti provvedimenti disciplinari : • Applicazione art. 12, 1° comma C.G.S. Partita S.Marco Verona – Fane del 28/1/2007 perché : “al 1’ del 2° tempo la traversa di una delle porte del terreno di gioco si staccava dai pali di sostegno, rendendo inutilizzabile l’impianto; lo stesso direttore di gara a questo punto si vedeva costretto ad interrompere l’incontro. Per ovviare a tale inconveniente la Soc. S. Marco VR (ospitante) proponeva all’arbitro di proseguire la gara su un terreno di gioco adiacente, ma facente parte dello stesso impianto sportivo. Il Direttore di gara notificava tale proposta alla Società Fane (ospitata) la quale accettava tale soluzione. A questo punto l’arbitro, per sua garanzia, chiedeva alle due Società di sottoscrivere tale impegno, ma la Società S. Marco VR rifiutava tale sottoscrizione. Pertanto al 34’ del 2° tempo la gara veniva definitivamente sospesa. • Ammenda di € 20,00 alla Società “non avendo approntato in modo idoneo il terreno di gioco”. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo avanzato dall’U.S. Marco Verona e la documentazione ufficiale agli atti; constatato che dagli atti risulta, incontestualmente, che la Società ricorrente, in seguito al crollo della traversa di una porta del campo di gioco designato, ha immediatamente indicato un campo alternativo per il prosieguo della gara, con ciò rendendo superflua ogni ulteriore indagine circa la riparabilità o meno della porta predetta; rilevato altresì che dal supplemento del rapporto reso dall’arbitro, risulta testualmente il successivo rifiuto dell’U.S. S.Marco Verona di portare a termine l’incontro; ritenuto inoltre del tutto legittima la richiesta dell’arbitro di acquisire il consenso scritto delle Società per regolarizzare lo spostamento della partita nel terreno contiguo e quindi appare ingiustificato il rifiuto dell’U.S. S.Marco di sottoscrivere il predetto atto di assenso P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. S.Marco Verona; • di confermare l’applicazione dell’art. 12, 1° comma del C.G.S. che dispone la sanzione della perdita della gara a carico dell’U.S. S.Marco Verona per 0-3; • di confermare l’irrogazione dell’ammenda di € 20,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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