COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Marangon Alessio – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 21 Febbraio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO C.S. LOREO 02
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007
- Squalifica per tre giornate giocatore Marangon Alessio - Campionato di 1^ Categoria
La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicata nel Comunicato n. 39 del 14/2/2007, con la quale veniva assunta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Marangon Alessio “espulso perché contestava l’arbitro spingendolo da tergo”.
La Società opponente asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
esaminato il ricorso avanzato dalla Società C.S. Loreo 02 e la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione di primo grado relativa alla squalifica del calciatore Marangon Alessio che riflette, sul piano fattuale e
sanzionatorio, la vicenda in esame, per cui il provvedimento disciplinare inflittogli appare congruo;
ritenuto pertanto non valorizzabili le giustificazioni addotte dalla ricorrente;
tenuto presente il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e
privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Marangon Alessio
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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