COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007 – Ammenda di € 150,00.- Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007 – Ammenda di € 150,00.- Campionato di Promozione La Società A.S. Giorgione Calcio 2000 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 39 del 14/2/2007, con la quale veniva comminata l’ammenda di € 150,00 a carico della Società, sanzione così determinata : “per gravi offese e minacce verso un assistente arbitrale, fatto oggetto altresì di sputi peraltro senza colpirlo”. L’A.S. Giorgione ha impugnato il provvedimento sopra descritto contestando la sanzione. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.S. Giorgione Calcio 2000; esaminata la documentazione ufficiale agli atti dalla quale é risultata, senza ombra di dubbio, la condotta disdicevole tenuta da alcuni sostenitori della Società ricorrente nei confronti di un assistente arbitrale ufficiale; valutata la decisione di primo grado e ritenuta congrua, rispetto alla dinamica ed al contenuto dei fatti, la sanzione pecuniaria assunta dal G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.S. Giorgione; • di confermare il provvedimento dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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