COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO POL. SAMBRUSON Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 30 del 14/2/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Boldrin Mattia; Squalifica per tre giornate giocatori Saccon Emiliano, Furian Davide e Costanzo Alessandro – Campionato di 3^ Categoria/VE

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO POL. SAMBRUSON Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 30 del 14/2/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Boldrin Mattia; Squalifica per tre giornate giocatori Saccon Emiliano, Furian Davide e Costanzo Alessandro – Campionato di 3^ Categoria/VE La Società Pol. Sambruson ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 30 del 14/2/2007, con le quali venivano comminati i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe, derivati dall’avvenuta sospensione dell’incontro Borbiago-Sambruson, da parte dell’arbitro al 35’ del 2° tempo. Infatti l’arbitro, “dopo aver concesso un rigore alla Società di casa, veniva circondato dai giocatori ospiti che contestavano tale decisione e iniziavano una lunga sequenza di gravi minacce e pesanti insulti all’indirizzo dell’arbitro. Tra tutti i giocatori ospiti in tali atti si distinguevano il n. 11 Costanzo Alessandro, il n. 9 Furlan Davide e il n. 3 Saccon Emiliano e il n. 4 Boldrin Mattia, capitano, il quale anziché cercare di calmare gli animi afferrava l’arbitro per un braccio stringendolo fino a procurargli un dolore reiterando gli insulti e le minacce. Dinvincolantosi, il direttore di gara, constatato l’atteggiamento tutt’altro che collaborativo dal capitano del Sambruson e ritenendo che esibendo i cartellini rossi (espulsioni) avrebbe peggiorato la situazione, mettendo a rischio la propria incolumità, decideva di sospendere la gara. Uscendo dal campo, presso gli spogliatoi, il capitano del Sambruson reiterava gli insulti e le minacce contro l’arbitro”. La Pol. Sambruson ha impugnato i provvedimenti sopra descritti contestando le sanzioni perché, a suo dire, eccessive in relazione ai fatti avvenuti. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla Pol. Sambruson; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro che ha ribadito integralmente quanto già esposto nel supplemento al rapporto di gara; atteso che vanno quindi confermate le decisioni emanate dal G.S. che riflette, l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio tenuto conto anche della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31, comma A, lettera a1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Sambruson; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Costanzo Alessandro, Furlan Davide e Saccon Emiliano; • di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Boldrin Mattia (Capitano); • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it