COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S.D. ARZERGRANDE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007 – Ammenda di € 150,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Stramazzo Daniel; Squalifica per quattro giornate giocatore Rocco Davide; Squalifica per tre giornate giocatore Tommasin Marco – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 28 Febbraio 2007
Delibere della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S.D. ARZERGRANDE
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 39 del 14/2/2007
– Ammenda di € 150,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Stramazzo Daniel; Squalifica per
quattro giornate giocatore Rocco Davide; Squalifica per tre giornate giocatore Tommasin Marco –
Campionato di 2^ Categoria
La Società USD Arzergrande ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicate nel Comunicato n. 39 del 14/2/2007, con le quali venivano comminati i seguenti provvedimenti
disciplinari :
• Ammenda di € 150,00 a carico della Società : “per insulti e minacce rivolte all’arbitro durante la gara e reiterate alla
fine della stessa, per sputi che colpivano il borsone ed il giubbotto del direttore di gara, mentre usciva dall’impianto
sportivo”;
• squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Stramazzo Daniel : “espulso per insulti all’arbitro, alla vista del
cartellino rosso spingeva con le mani lo stesso facendolo indietreggiare di un metro, poi lo strattonava per la maglia
usando un linguaggio blasfemo, infine offendeva il direttore di gara sino a fine incontro della zona antistante gli
spogliatoi”;
• squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rocco Davide : “perché a fine gara insultava l’arbitro e gli dava
una spinta, facendolo avanzare di qualche metro, continuando ad offenderlo, usando un linguaggio blasfemo”;
• Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tommasin Marco : “espulso per aver insultato l’arbitro, prima di
allontanarsi teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”.
L’USD Arzergrande ha impugnato i provvedimenti sopra descritti contestando le sanzioni perché, a suo dire, eccessive
rispetto alle infrazioni commesse.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dall’USD Arzergrande;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito inoltre per le vie brevi l’arbitro il quale ha dichiarato di non essere assolutamente certo della riferibilità del
linguaggio blasfemo ai giocatori Stramazzo e Rocco, confermando per il resto quanto indicato nel rapporto di gara;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’USD Arzergrande;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00;
• di ridurre a quattro giornate la squalifica a carico del giocatore Stramazzo Daniel;
• di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del calciatore Rocco Davide;
• di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tommasin Marco.
La tassa reclamo non é stata versata.
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