COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. ALTIVOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui ai Comunicati n. 39 del 14/2/2007 e n. 40 del 21/2/2007 – Squalifica sino al 30/6/2007 giocatore De Capua Stefano; Squalifica sino al 10/4/2007 allenatore Martignon Alberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. ALTIVOLESE
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui ai Comunicati n. 39 del 14/2/2007
e n. 40 del 21/2/2007 – Squalifica sino al 30/6/2007 giocatore De Capua Stefano; Squalifica sino al
10/4/2007 allenatore Martignon Alberto - Campionato di 2^ Categoria
La Società ASD Altivolese ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto,
pubblicate nei Comunicati n. 39 del 14/2/2007 e n. 40 del 21/2/2007, con le quali venivano deliberati i seguenti
provvedimenti disciplinari :
• Squalifica sino al 30/6/2007 a carico del giocatore De Capua Stefano : “per il comportamento aggressivo tenuto nei
confronti dell’arbitro (art. 14, 2 bis, lett.c CGS);
• Squalifica sino al 26/3/2007 a carico dell’allenatore Martignon Roberto : (v. Com. n. 39), “per essere entrato in campo
e aver mantenuto un atteggiamento particolarmente irriguardoso nei confronti dell’arbitro (art. 14, 3 CGS)” il
provvedimento é stato inasprito con C.U. n. 40, determinando la squalifica fino al 10/4/2007.
La Società opponente contesta i provvedimenti assunti, ritenuti eccessivi.
La Commissione Disciplinare
esaminati il ricorso avanzato dall’ASD Altivolese e la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
considerato che l’arbitro, già sentito dal Giudice Sportivo aveva confermato il referto ed il relativo supplemento;
rilevato che il giocatore De Capua é stato identificato dall’arbitro come autore di due distinte condotte, ambedue tenute
dopo il triplice fischio finale :
a) spallata alla schiena;
b) lancio del pallone calciato;
i comportamenti che l’arbitro aveva addebitato a soggetti non identificati sono diversi :
a) al 46’del 2° tempo, dopo l’annullamento di una rete alla squadra locale, spintone da tergo;
b) frustata in faccia con la maglia .
Per entrambe quest’ultime aggressioni la Società Altivolese ha segnalato come responsabile il calciatore Rossi Matteo;
giustamente quindi, il Giudice Sportivo con il secondo provvedimento emesso con il C.U. n. 40 del 21/2/2007 ha
sanzionato il calciatore Rossi ed omesso di ridurre la squalifica al calciatore De Capua, giacché quest’ultimo era stato
sanzionato, con il provvedimento di cui al C.U. n. 39 del 14/2/2007, per i due comportamenti personalmente rilevati dal
direttore di gara.
Ritiene poi questa C.D. che la sanzione applicata al giocatore De Capua sia congrua in relazione ai comportamenti
aggressivi da lui posti in essere contro l’arbitro.
Per quanto concerne il Sig. Martignon Alberto, osserva la C.D. che l’ inibizione sino al 10/4/2007 a suo carico, é a sua
volta congrua in rapporto alla duplice infrazione commessa dallo stesso nei confronti dell’arbitro
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ASD Altivolese;
• di confermare la squalifica sino al 30/6/2007 a carico del giocatore giocatore De Capua Stefano;
• di confermare la squalifica sino al 10/4/2007a carico dell’allenatore Martignon Alberto;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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