COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. CALCIO PARÈ Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui ai Comunicati n. 32 del 21/2/2007– Inibizione sino al 3/4/2007 Dirigente Marra Pantaleo – Campionato di 3^ Categoria/TV
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S.D. CALCIO PARÈ
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Treviso di cui ai Comunicati n. 32 del
21/2/2007– Inibizione sino al 3/4/2007 Dirigente Marra Pantaleo - Campionato di 3^ Categoria/TV
La Società ASD Parè ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Treviso,
pubblicata nel Comunicato n. 32 del 21/2/2007, con la quale veniva deliberato il seguente provvedimento disciplinare :
• Inibizione sino al 3/4/2007 a carico del Dirigente Marra Pantaleo : “nel ruolo di assistente di parte veniva allontanato
perché, in segno di protesta, offendeva l’arbitro; all’atto della notifica si avvicinava al direttore di gara e gli proferiva
ulteriori offese e lo toccava più volte sul petto col dito indice; indi dalla tribuna gli reiterava ulteriori scurrili offese, unite
a frase di discriminazione territoriale”.
La Società asserisce che il provvedimento appare eccessivo rispetto allo svolgimento dei fatti.
La Commissione Disciplinare
esaminati il ricorso avanzato dall’ASD Calcio Paré e la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in
esame e che dunque appare congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’ASD Calcio Parè;
• di confermare l’inibizione a carico del dirigente Marra Pantaleo sino al 3/4/2007;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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