COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO Avverso regolarità gara San Giorgio in Bosco – Olympia Cittadella del 17/2/2007 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO
Avverso regolarità gara San Giorgio in Bosco – Olympia Cittadella del 17/2/2007 – Campionato
Juniores Provinciale
La Società Calcio San Giorgio in Bosco ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando
l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Olympia Cittadella, del giocatore Josipovic Mato, perché in posizione
irregolare agli effetti del tesseramento.
la Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo presentato dal Calcio San Giorgio In Bosco;
vista la documentazione ufficiale in atti;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento Centrale dai quali é risultato che il giocatore Josipovic
Mato (nato il 19/5/1987) non risulta tuttora tesserato a favore della Pol. Olympia Cittadella;
atteso che la Pol. Olympia Cittadella, pur sollecitata, non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna:
considerata irregolare, alla luce di quanto sopra, la partecipazione del giocatore Josipovic Mato alla gara oggetto del
presente giudizio
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dal Calcio San Giorgio in Bosco;
• di applicare a carico della Pol. Olympia Cittadella il disposto di cui all’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS che
stabilisce la sanzione sportiva della perdita della gara, che viene così omologata : Olympia Cittadella – S.Giorgio in
Bosco 0 – 3;
• di comminare a carico della Pol. Olympia Cittadella l’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un
calciatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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