COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. ASTON VILLA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 30 del 17/1/2007 – Squalifica sino al 13/1/2008 Giocatore Zandonà Cristian; Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 7 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. ASTON VILLA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 30 del 17/1/2007 – Squalifica sino al 13/1/2008 Giocatore Zandonà Cristian; Ammenda di € 100,00 alla Società - Campionato di 3^ Categoria La Società F.C. Aston Villa ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 30 del 17/1/2007, con la quale venivano deliberati i seguenti provvedimenti disciplinari : • Squalifica sino al 13/1/2008 al giocatore Zandonà Cristian, perché “a fine gara si avventava contro l’arbitro colpendolo con una testata alla spalla procurandogli danno fisico, urlandogli offese e minacce, tentando più volte di aggredirlo, veniva fermato a fatica dai giocatori avversari”, • Ammenda di € 100,00 “per minacce e pesanti offese di propri sostenitori verso l’arbitro e per comportamento antisportivo e minaccioso di propri giocatori verso il direttore di gara che dopo l’intervento dei Carabinieri locali poteva abbandonare il campo e per il comportamento non collaborativo dei propri dirigenti”. La Società opponente ha affermato che i fatti non si sono svolti come sopra indicato e quindi contesta i provvedimenti assunti. La Commissione Disciplinare esaminati il ricorso avanzato dalla F.C. Aston Villa e la documentazione ufficiale agli atti; effettuati ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente, nonché il giocatore Zandonà Cristian; sentito altresì l’arbitro; valutata la decisione di primo grado attinente la sanzione riguardante l’ammenda a carico della Società, si conferma il provvedimento perché congruo in relazione al comportamento tenuto dal pubblico nei confronti dell’arbitro; per quanto riguarda la sanzione a carico del giocatore Zandonà Cristian, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti, stante le particolarità del caso, si investe l’Ufficio Indagine della F.I.G.C. dei necessari approfondimenti istruttori, all’esito dei quali si riserva di decidere P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Aston Villa nella parte riguardante l’irrogazione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società che viene confermata; • di sospendere la decisione riguardante la squalifica a carico del giocatore Zandonà Cristian, in attesa del deliberato dell’Ufficio Indagine della F.I.G.C.
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