COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. SOAVE Avverso regolarità gara Soave – Team S.Lucia Golosine dell’11/2/2007 – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. SOAVE
Avverso regolarità gara Soave - Team S.Lucia Golosine dell’11/2/2007 – Campionato di Promozione
La Società U.S. Soave ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della Società Team S.Lucia Golosine, del giocatore Marchetti Alessandro, perché in posizione
irregolare agli effetti del tesseramento.
la Commissione Disciplinare
esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Soave;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società reclamante:
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali é risultato :
1. che la richiesta di tesseramento relativa al giocatore Marchetti Alessandro, nato il 10/10/1976 é stata depositata dalla
Società Team Santa Lucia Golosine in data 10/2/2007;
2. che l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto ha successivamente richiesto all’A.C. Team Santa Lucia Golosine di
regolarizzare la documentazione presentata;
3. che l’A.C.D. Team Santa Lucia Golosine ha provveduto a detta regolarizzazione in data 16/2/2007;
4. che l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. ha ritenuto perfezionato il tesseramento a far data dal 10/2/2007, giorno in cui
la richiesta di tesseramento risulta depositata.
La C.D., ritenuta preliminare, la decisione della questione relativa alla individuazione della data di decorrenza della
efficacia del tesseramento, vale a dire se quella del deposito della richiesta, ovvero quella successiva della
regolarizzazione della stessa;
ritenuto altresì che la questione rientra nella competenza funzionale della Commissione Tesseramenti ai sensi dell’art.
43, 4° comma, lettera b) del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per la decisione di competenza, riservando all’esito la decisione del
reclamo e per l’effetto sospendendo il presente procedimento.
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