COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. DOMEGLIARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 28/2/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Marini Gabriele – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. DOMEGLIARA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 41 del 28/2/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Marini Gabriele – Campionato di Eccellenza La Società A.C. Domegliara ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 41 del 28/2/2007, con la quale veniva comminata la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Marini Gabriele, sanzione così determinata : “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo, ed inoltre per essersi tolto i guanti scagliandoli verso lo stesso (senza colpirlo), reiterando gli insulti”. L’A.C. Domegliara ha impugnato il provvedimento sopra descritto contestando la sanzione perché, a suo dire, eccessiva rispetto all’infrazione commessa. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dall’A.C. Domegliara; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente quanto indicato nel suo referto di gara; constatato che la sanzione inflitta al calciatore Marini appare congrua atteso il comportamento tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado ritenuto che, per quanto riguarda la prova televisiva rimessa dalla Società opponente, la stessa non é ammissibile, non ricorrendo le condizioni previste ai sensi dell’art. 31, comma A, lettera a2 del C.G.S., né risulta utilizzabile nel presente procedimento la relazione dell’Osservatore arbitrale, in quanto documento redatto per altri fini P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’A.C. Domegliara; • di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Marini Gabriele • di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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