COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VIRTUS SERVICE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui ai Comunicati n. 37 del 7/3/2007– Squalifica sino al 28/3/2007 allenatore Tenuti Claudio; Squalifica per tre giornate giocatori Zara Stefano e Spadini Michele – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S.D. VIRTUS SERVICE Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui ai Comunicati n. 37 del 7/3/2007– Squalifica sino al 28/3/2007 allenatore Tenuti Claudio; Squalifica per tre giornate giocatori Zara Stefano e Spadini Michele - Campionato di 3^ Categoria/VR La Società ASD Virtus Service ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Comunicato n. 37 del 7/3/2007, con le quali venivano deliberati i seguenti provvedimenti disciplinari : • Inibizione sino al 28/3/2007 a carico dell’allenatore Tenuti Claudio; • Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zara Stefano : “espulso per somma di ammonizioni, offendeva l’arbitro”; • Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Spadini Michele : “per comportamento gravemente e ripetutamente ironico nei confronti dell’arbitro a fine gara”. La Società asserisce che i provvedimento sono eccessivi rispetto allo svolgimento dei fatti. La Commissione Disciplinare preliminarmente dichiara inoppugnabile il provvedimento relativo alla squalifica a carico dell’allenatore Tenuti Claudio, in base al disposto di cui all’art. 41, 3° comma, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva (non superiore a un mese); esaminato il ricorso avanzato dall’ASD Virtus Service nella parte attinente i rimanenti provvedimenti disciplinari e la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in esame e che dunque i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei giocatori Zara Stefano e Spadini Michele appaiono congrui P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dall’ASD Virtus Service; • di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica a carico dell’allenatore Tenuti Claudio sino al 28/3/2007, che viene quindi confermata; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zara Stefano • di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Spadini Michele • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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