COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. DEPORTIVO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 28/2/2007 – Squalifica sino al 30/5/2007 giocatore Durante Giuseppe – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO F.C. DEPORTIVO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del
28/2/2007 – Squalifica sino al 30/5/2007 giocatore Durante Giuseppe – Campionato di 3^ Categoria
La Società F.C. Deportivo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Verona, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 28/2/2007, con la quale veniva comminata la squalifica sino al 30/5/2007 a
carico del giocatore Durante Giuseppe, sanzione così determinata : “espulso per offese alla religione e all’arbitro,
spingeva più volte il direttore di gara spostandolo, ma senza arrecargli danni fisici. Si rifiutava di lasciare il terreno di
gioco e solo l’intervento del proprio capitano lo convinceva al rientro nello spogliatoio. In qualità di spettatore reiterava le
offese e le minacce nei confronti del direttore di gara. Al termine dell’incontro lo stesso giocatore cercava di venire a
contatto con l’arbitro che si vedeva costretto al rientro nel proprio spogliatoio da dove chiedeva l’intervento della Forza
Pubblica che gli permetteva di lasciare l’impianto sportivo”.
La Società F.C. Deportivo ha impugnato il provvedimento sopra descritto contestando la sanzione.
La Commissione Disciplinare
letto il rituale ricorso presentato dalla Società F.C. Deportivo;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado;
rilevato che detta decisione riflette integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di
gara, che appare quindi congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Deportivo;
• di confermare la squalifica a carico del calciatore Durante Giuseppe (Deportivo) sino al 30/5/2007;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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