COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. DEPORTIVO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 28/2/2007 – Squalifica sino al 30/5/2007 giocatore Durante Giuseppe – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 14 Marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO F.C. DEPORTIVO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 28/2/2007 – Squalifica sino al 30/5/2007 giocatore Durante Giuseppe – Campionato di 3^ Categoria La Società F.C. Deportivo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 36 del 28/2/2007, con la quale veniva comminata la squalifica sino al 30/5/2007 a carico del giocatore Durante Giuseppe, sanzione così determinata : “espulso per offese alla religione e all’arbitro, spingeva più volte il direttore di gara spostandolo, ma senza arrecargli danni fisici. Si rifiutava di lasciare il terreno di gioco e solo l’intervento del proprio capitano lo convinceva al rientro nello spogliatoio. In qualità di spettatore reiterava le offese e le minacce nei confronti del direttore di gara. Al termine dell’incontro lo stesso giocatore cercava di venire a contatto con l’arbitro che si vedeva costretto al rientro nel proprio spogliatoio da dove chiedeva l’intervento della Forza Pubblica che gli permetteva di lasciare l’impianto sportivo”. La Società F.C. Deportivo ha impugnato il provvedimento sopra descritto contestando la sanzione. La Commissione Disciplinare letto il rituale ricorso presentato dalla Società F.C. Deportivo; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; rilevato che detta decisione riflette integralmente l’accadimento dei fatti esposti nel dettaglio dall’arbitro nel suo referto di gara, che appare quindi congrua P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso presentato dalla F.C. Deportivo; • di confermare la squalifica a carico del calciatore Durante Giuseppe (Deportivo) sino al 30/5/2007; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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