COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RIVOLI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 28/2/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Brentegani Andrea – Campionato Juniores Prov.le/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. RIVOLI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 28/2/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Brentegani Andrea – Campionato Juniores Prov.le/VR La Società A.C. Rivoli ha presentato ricorso avverso la sanzione disciplinare riportata in epigrafe. Visto il ricorso in oggetto, la Commissione Disciplinare ne dichiara l’inammissibilità, in quanto l’A.C. Rivoli non ha osservato il disposto di all’art. 42, comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva (invio del ricorso entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare). Si dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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