COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MALO Avverso regolarità gara Gruppo Stabila Isola 91 – Malo del 3/3/2007 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S. Malo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Gruppo Stabila, del giocatore Nicolic Zeljko, perché squalificato.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MALO Avverso regolarità gara Gruppo Stabila Isola 91 – Malo del 3/3/2007 – Campionato Juniores Regionale La Società U.S. Malo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Gruppo Stabila, del giocatore Nicolic Zeljko, perché squalificato. la Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Malo; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti dai quali é risultato che il giocatore Nicolic Zeljko é stato squalificato una giornata per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni, come risulta dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 42 del 2/3/2007; ritenuto che l’art. l’art. 17, 2° comma del CGS espressamente dispone che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale”; constatato che il provvedimento sanzionatorio doveva essere scontato in occasione della gara del 3/3/2007, la cui irregolarità appare evidente; atteso che la Società Gruppo Stabila Isola 91 non ha fatto pervenire controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Malo; di applicare a carico della Società Gruppo Stabila Isola 91 la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 12, 5° comma, lettera a) del CGS, omologando l’incontro in epigrafe c.s.: Gruppo Stabila Isola 91 – Malo 0 – 3; di comminare a carico della Società Gruppo Stabila Isola 91 la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo; di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Nicolic Zeljko, in base al disposto dell’art. 17, 3° comma del CGS. La tassa reclamo non é stata versata
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