COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD CALCIO MEOLO Avverso regolarità gara Meolo – Silea del 18/3/2007 – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD Calcio Meolo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Silea del giocatore Gatti Alessandro, per non aver osservato le disposizioni attinenti all’art. 34, 3° comma delle NOIF.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 21 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ASD CALCIO MEOLO Avverso regolarità gara Meolo - Silea del 18/3/2007 – Campionato di 1^ Categoria La Società ASD Calcio Meolo ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Silea del giocatore Gatti Alessandro, per non aver osservato le disposizioni attinenti all’art. 34, 3° comma delle NOIF. la Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo presentato dall’ASD Calcio Meolo; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che il calciatore Gatti Alessandro, nato il 21/9/1991, compiuto anagraficamente il 15° anno di età, é tuttora privo della necessaria autorizzazione da rilasciarsi dal C.R. Veneto per partecipare all’attività agonistica, così come prescritto dall’art. 34, 3° comma delle N.O.I.F.; considerato che l’ultimo capoverso dell’articolo di cui sopra, prevede che la “la partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale Veneto, comporta l’applicazione della punizione sportiva disposta dall’art. 12, 5° comma, lettera c) del C.G.S.”; atteso che l’U.S. Silea non ha prodotto controdeduzione alcuna; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del Gatto alla gara oggetto del reclamo P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo presentato dall’ASD Calcio Meolo; di applicare a carico dell’U.S. Silea la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando la stessa c.s. : Meolo – Silea 3 - 0 (cfr. art. 12, 5° comma, lettera c) del C.G.S.); di applicare a carico della Soc. Silea la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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