COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. S.GIOVANNI BATTISTA Avverso regolarità gara Stra Riviera del Brenta- S.Giovanni Battista del 10/3/2007 – Campionato Juniores Provinciale/VE La Società S.Giovanni Battista ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Stra Riviera del Brenta, del giocatore De Grandis Alberto, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. S.GIOVANNI BATTISTA Avverso regolarità gara Stra Riviera del Brenta- S.Giovanni Battista del 10/3/2007 – Campionato Juniores Provinciale/VE La Società S.Giovanni Battista ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della Società Stra Riviera del Brenta, del giocatore De Grandis Alberto, perché in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. la Commissione Disciplinare esaminato il rituale reclamo presentato dalla Pol. S.Giovanni Battista; vista la documentazione ufficiale in atti; esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dai quali é risultato che il giocatore De Grandis Alberto (nato il 04/03/1989) non risulta tesserato a favore dell’A.S. Stra Riviera del Brenta; lette le controdeduzioni pervenute da parte dell’A.S. Stra Riviera del Brenta con le quali, pur esponendo le ragioni che hanno indotto la Società in errore e a credere di aver tesserato il De Grandis, ammette l‘infrazione P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo presentato dalla Pol. S.Giovanni Battista, di applicare a carico dell’A.S. Stra Riviera del Brenta la sanzione sportiva della perdita della gara, omologando la stessa c.s. : Stra Riviera del Brenta – San Giovanni Battista 0 - 3 (cfr. art. 12, 5° comma, lettera a) del C.G.S.); di applicare a carico della Soc. Stra Riviera del Brenta la sanzione dell’ammenda di € 55,00 per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
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