COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. ZONA MARINA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 34 del 7/3/2007 – Ammenda di € 100,00; Inibizione dirigente Siviero Adamo sino al 19/3/2007; Squalifica allenatore Pezzolato Sergio sino al 30/4/2007; Squalifica per cinque giornate giocatore Travaglia Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Pizzo Cristiano – Campionato di 3^ Categoria/RO
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 28 marzo 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. ZONA MARINA
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 34 del 7/3/2007 – Ammenda di € 100,00; Inibizione dirigente Siviero Adamo sino al 19/3/2007; Squalifica allenatore Pezzolato Sergio sino al 30/4/2007; Squalifica per cinque giornate giocatore Travaglia Francesco; Squalifica per tre giornate giocatore Pizzo Cristiano – Campionato di 3^ Categoria/RO
La Società U.S. Zona Marina ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Rovigo, pubblicate nel Comunicato n. 34 del 7/3/2007, con le quali venivano comminati i seguenti provvedimenti disciplinari :
Ammenda di € 100,00 a carico della Società “perché permetteva a persone estranee, a fine gara, di avvicinarsi in prossimità dello spogliatoio dell’arbitro, minacciandolo ed offendendolo”;
Inibizione sino al 19/3/2007 a carico del Dirigente Siviero Adamo;
Squalifica sino al 30/4/2007: a carico dell’allenatore Pezzolato Sergio “perché dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra ospite, con foga e rabbia, trattenuto a stento dai propri giocatori, entrava nel terreno di gioco offendendo ripetutamente l’arbitro. Allontanato dal terreno di gioco, continuava durante il resto della gara con offese e minacce. A fine incontro, raggiungeva di corsa l’arbitro e, alle spalle dello stesso, continuava in offese, imprecazioni e frasi spregiative”.
Squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Travaglia Francesco “perché, dopo essere stato espulso per proteste, offese e minacce nei confronti dell’arbitro, assieme all’allenatore della propria squadra, dall’esterno del terreno di gioco continuava ad offendere e minacciare l’arbitro, proseguendo in tale comportamento all’esterno degli spogliatoi”.
Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pizzo Cristiano “espulso per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. Lo stesso uscito dal terreno di gioco, dall’esterno offendeva ripetutamente l’arbitro”.
L’U.S. Zona Marina ha impugnato i provvedimenti sopra descritti contestando le sanzioni perché, a suo dire, eccessive rispetto alle infrazioni commesse.
La Commissione Disciplinare
preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante l’inibizione sino al 19/03/2007 a carico del dirigente Siviero Adamo, perché provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lettera b) del C.G.S. (sanzione non superiore ad un mese);
letto il ricorso presentato dall’U.S. Zona Marina nella parte attinente i rimanenti provvedimenti disciplinari;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente;
sentito l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riferito sul referto di gara e relativo supplemento;
valutate le decisioni del Giudice di primo grado;
considerato che le sanzioni adottate appaiono congrue in relazione ai fatti accaduti
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Zona Marina;
di confermare la sanzione della ammenda di € 100.00;
di dichiarare inoppugnabile l’inibizione sino al 19/3/2007 a carico del dirigente Siviero Adamo;
di confermare la squalifica sino al 30/4/2007 a carico dell’allenatore Pezzolato Sergio;
di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Travaglia Francesco;
di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Pizzo Cristiano:
di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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