COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 4 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. PONZANO CALCIO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Squalifica per tre giornate giocatore Bellotto Marco – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 4 Aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO U.S. PONZANO CALCIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007
– Squalifica per tre giornate giocatore Bellotto Marco – Campionato di Promozione
La Società U.S. Ponzano Calcio ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata nel Comunicato n. 46 del 21/3/2007, con le quali veniva comminata la squalifica per tre giornate a
carico del giocatore Bellotto Marco “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi
teneva verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”.
La Società reclamante attesta che il provvedimento assunto appare eccessivo rispetto allo svolgimento del fatto.
La Commissione Disciplinare
letto il ricorso presentato dall’U.S. Ponzano Calcio;
sentito il legale rappresentante della Società opponente
sentito altresì per le vie brevi l’arbitro che, pur confermando le espressioni offensive ricevute, ha escluso l’intento
aggressivo;
valutata la decisione del Giudice di primo grado e ritenuta, alla luce delle precisazioni del direttore di gara, più congrua ai
fatti la sanzione della squalifica per due giornate,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S. Ponzano Calcio;
• di ridurre a due giornate la squalifica a carico del giocatore Bellotto Marco;
• la tassa reclamo non é stata versata.
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