COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 24 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASALE DI SCODOSIA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Murtisi Astrit e Squalifica per tre giornate giocatore Todaro Mirco – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 24 Aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. CASALE DI SCODOSIA Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 46 del 21/3/2007 – Squalifica per cinque giornate giocatore Murtisi Astrit e Squalifica per tre giornate giocatore Todaro Mirco – Campionato di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare non prende in esame il ricorso presentato dall’A.C. Casale di Scodosia, dichiarandolo inammissibile, in quanto la Società opponente non ha osservato, nel caso specifico, le disposizioni sancite dall’art. 42, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva (presentazione del ricorso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con le quali sono state rese note le decisioni che si intendono impugnare). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall’A.C. Casale di Scodosia; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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